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Patientenverfügung

 

È lecito decidere della propria morte?

Durch die sog. Patientenverfügungkann jeder für den Fall seiner Entscheidungsunfähigkeit im Voraus festlegen, ob und wie er oder sie in bestimmten Situationen ärztlich behandelt werden möchte. Damit kann man sein Selbstbestimmungsrecht wahren und den Arzt rechtlich binden.

Avv. Francesca Perri

 

La domanda è difficile e fa riflettere.E mentre ognuno di noi, quando si confronta con la malattia e la morte, si trova a fare i conti con le proprie paure, i propri desideri ed i propri valori morali, molti stati in tutto il mondo si stanno adeguando alle richieste di singoli e associazioni che rivendicano il diritto del singolo, colpito da una malattia incurabile e costretto a condizioni di vita talvolta contrarie al senso di dignità umana, a scegliere della propria morte. È così anche in Germania dove ognuno può dare le proprie disposizioni attraverso la cosiddetta "Patientenverfügung”, ciò che nel vivace dibattito attualmente in corso in Italia viene chiamato ”testamento di vita" o "testamento biologico”.

Si tratta dell’atto scritto con il quale taluno, nel pieno delle proprie facoltà mentali, affida al medico indicazioni anticipate di terapia e trattamento per l’eventualità futura in cui si trovi in stato di incoscienza e quindi incapace di manifestare la propria volontà in ordine alle
cure che intende ricevere o rifiutare. La medicina consente oggi non solo un’efficace terapia del dolore, ma anche misure con le quali si mantiene in vita un paziente altrimenti destinato alla morte immediata. Molti sono però che coloro che temono o comunque rifiutano una tale possibilità, forse per senso di dignità o per paura dell’agonia, o magari anche solo per il timore di diventare un inutile peso per i propri cari. Ed ecco la questione, di grande significato morale sia individuale che collettivo: se ciascuno di noi può, e con quali limiti, decidere il momento della propria morte; se, e con quali limiti, un ordinamento laico deve lasciare al singolo la scelta, senza costringerlo a subire le conseguenze non volute del progresso scientifico e tecnico. Giuridicamente, in Germania come in
Italia, il diritto a rifiutare eventuali cure e trattamenti si fonda sul principio di dignità dell’individuo, in virtù del quale ognuno è libero di autodeterminarsi. Ciò comporta, tra l’altro, il diritto al rispetto delle proprie scelte consapevoli e della propria integrità fisica che, in linea di principio, può essere lesa solo in virtù del consenso dell’interessato. Mentre in alcuni paesi in ossequio alla libertà del singolo si giunge a legittimare l’eutanasia attiva o il cosiddetto suicidio assistito, in Germania il diritto di autodeterminazione dell’individuo trova alcuni limiti nel superiore diritto alla vita, che è individuale ma indisponibile. E così non sono consentiti, ma anzi penalmente sanzionati, l´intervento o comunque la collaborazione del medico nel procurare la morte di un paziente, sia pure a scopi pietosi e su richiesta di quest´ultimo. Diverso è il caso in cui al medico sia richiesto di non intervenire, rinunciando ad intraprendere o proseguire determinati trattamenti che artificialmente consentirebbero il mantenimento in vita del paziente. La volontà di non subire detti trattamenti, manifestata dall’interessato nel proprio testamento di vita, è valida e vincolante, seppur solo in presenza di un decorso patologico irreversibile e quindi di una diagnosi certa di morte. Lecito è dunque il cosiddetto "aiuto nel morire” (Hilfe beim Sterben) con ciò intendendosi i casi in cui essendo la morte ormai vicina si rinuncia ad intraprendere quelle misure il cui unico effetto
sarebbe quello di prolungare la fase terminale e rinviare il momento della morte. Ma lecito è anche il più complesso "aiuto a morire” (Hilfe zum Sterben) che ricorre quando, pur essendo la situazione clinica ormai irreversibile, il momento della morte è imprevedibile e non necessariamente vicino. È quello che può accadere per esempio nel cosiddetto stato vegetativo persistente o nelle demenze in
stato avanzato, ove talvolta la sola rinuncia all’alimentazione artificiale porta alla morte di una persona che altrimenti potrebbe vivere ancora per lungo tempo. Come già detto, ricorrendo
presupposti clinici di tale gravità, il medico è tenuto a rispettare il volere manifestato dal paziente,
incorrendo altrimenti in una violazione sanzionabile del diritto all’integrità fisica della persona. Ognuno vede quanto sia delicata la posizione del medico in simili situazioni, chiamato al rispetto della volontà del paziente e d’altra parte vincolato al suo dovere primario che è quello di tutelare la vita e la salute. Proprio per questo, è opportuno che il testamento di vita sia redatto in forma scritta,
che il consenso venga periodicamente rinnovato, e che le proprie disposizioni siano chiare e precise. È interesse del testatore medesimo fare specifico riferimento sia alle molteplici situazioni cliniche sia agli eventuali trattamenti terapeutici per i quali intende dare disposizioni, ricordando che in caso di dubbio o lacuna il medico farà tutto quanto in suo potere per tenerlo in vita, in conformità ai propri doveri deontologici. Sarà dunque opportuno, per fare alcuni esempi, prevedere l´ipotesi in
cui ci trovi nella fase terminale di una malattia incurabile così come quella in cui a seguito di una lesione cerebrale sia diagnosticato uno stato vegetativo persistente; ed ancora, per ognuna di queste situazioni e sempre a titolo esemplificativo, si dovrà precisare se si rinuncia alla sola respirazione
artificiale, al trapianto di organi o anche alla alimentazione ed idratazione artificiali.
Accanto al testamento di vita, ed anche a prescindere da esso – sempre allo scopo di garantire la piena comprensione e la fedele interpretazione del proprio volere - ciascuno può con atto scritto delegare una o più persone di propria fiducia, attribuendole il potere di prendere decisioni relative
alla propria salute per il caso di propria incapacità. Così come è possibile proporre le stesse o altre persone quali propri tutori, con riferimento all’ipotesi in cui il proprio stato di incapacità renda necessaria la nomina di un rappresentante da parte del tribunale.
Redigere simili atti di disposizione è cosa impegnativa sotto molteplici punti di vista: sia perché il significato dell´atto impone che il suo contenuto sia profondamente compreso e meditato, sia perché l’efficacia del medesimo è condizionata al rispetto di quei requisiti per così dire "formali” ai
quali sopra abbiamo accennato. Per questi motivi il contenuto del proprio testamento di vita andrebbe sempre discusso con le persone di propria fiducia e con il proprio medico o altre persone competenti, così da poter essere certi che nel decidere di un così drammatico momento della
propria vita si scelga ciò che veramente corrisponde ai nostri desideri ed ai nostri valori, con la sicurezza forse consolatoria che il proprio volere sarà rispettato.
Per maggiori informazioni ed esempi di Patientenverfügung:
www.bmj.bund.de (Sito del Ministero
della Giustizia) o www.patientenverfuegung.de.

(2005-1 pag 28)

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